CORSO DI RECUPERO CREDITI


Appunti Scritti dal Prof. Giovanni Carlini, cattedra di Sociologia e Marketing

Fascicolo 1 – gli schemi del contratto per evitare contenzioso

Filo conduttore dell’intero corso è che l’insoluto non avviene per caso, in realtà è stato già pensato e voluto dal creditore in cose non fatte, non pensate e distrattamente avviate. Scopo di queste 5 lezioni è quello di suggerire ai frequentatori di corso uno stile COMPORTAMENTALE e TECNICO che gli consenta d’entrare in un modo nuovo di relazionare con i clienti.
Propedeutico a questo ciclo di lezioni ci sono gli insegnamenti di PNL (programmazione neuro linguistica) e quello di MARKETING che completano e sviluppano i dati qui contenuti e a cui si fa costantemente riferimento.

L’incontro di oggi parla di schemi, ovvero di quelle clausole o formule la cui introduzione in un contratto o un semplice accordo tra le parti favorisce l’eventuale recupero se la “situazione dovesse degenerare” in un insoluto o contestazione permanente.

BIBLOGRAFIA

Il motivo per cui si frequenta un corso è quello di ricevere una sintesi rispetto tutte le argomentazioni che obiettivamente servirebbe conoscere.
Quanto qui detto trova origine in diversi testi che sono:
– Formulario del recupero crediti. Ipsoa Editore scritto da Buzzone e Curti, costo di 26 euro
– Il credito appeso a un filo. Franco Angeli scritto da Ballerini, costo 15 euro
– Il recupero crediti. FAG editore. Scritto da Luzzi (edizione aggiornata) costo 29 euro
– Il recupero crediti. FAG editore. Scritto da Luzzi (precedente edizione) costo 27 euro
– La fine dell’età dell’ingordigia. Scritto da Paul Mason costo 18 euro
– Gestione delle Risorse Umane. Scritto da Noe, Apogeo editore, costo 39 euro
– La crisi. Scritto da Luigi Bonanate. Mondatori editore, costo 15 euro
– La paura e la speranza, Mondatori editore, scritto da Giulio Tremonti, costo 13,60 euro
– La valanga. Laterza editore, scritto da Gaggi, costo 15 euro
– Il ritorno dell’economia della depressione, scritto da Paul Krugman, Garzanti editore, 16 €

Considerato il costo decisamente modesto dei libri qui indicati, se ne consiglia la lettura non solo per questo corso ma, nel caso si dovesse proseguire nella formazione, quanto qui scritto rappresenta un costante punto di vista su cui ragionare insieme.

CLAUSOLE A TUTELA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

Il ragionamento qui è molto semplice: accertarsi che nella carta contrattuale ci siano tutti quegli elementi che scoraggino azioni da parte del creditore non indirizzate verso il buon esito del rapporto commerciale.
Le clausole qui studiate sono in tutto 14: 2 di tutela, 2 che indicano le modalità di pagamento da cui derivano ben 10 opzioni diverse per il pagamento.
In pratica come già osservato stiamo parlando sia di clausole per il pagamento che per il rafforzamento dell’obbligazione verso il debitore.
Clausole per la tutela del debitore in ipotesi di:
a) cessazione del contratto
b) in caso di contestazione.
Ecco di seguito le formule normalmente adottate:
Clausola per la tutela del creditore in ipotesi di cessazione del contratto:
“La cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto non farà venire meno l’obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato”.

Clausola per la tutela del creditore in caso di contestazioni:
“Le parti espressamente stabiliscono che qualunque contestazione e/o vertenza nella esecuzione, e/o interpretazione del contratto dovesse insorgere tra le parti, non determinerà la cessazione dell’obbligo per la parte ……… di provvedere ai pagamenti secondo i termini e le scadenze pattuite”.

Clausole che indicano le modalità di pagamento, ecco qui 2 opzioni:

“Il corrispettivo/prezzo di cui all’art. ……… sarà corrisposto da ……… a ………, previa emissione di fattura intestata a ……… entro il ………”.

“Il corrispettivo/prezzo di cui all’art. …. sarà corrisposto da ……… a ……… previa emissione di fattura intestata a ……… entro giorni ……… dalla data di consegna del bene”.


Ora le 10 opzioni diverse connesse ai più possibili pagamenti:
“Il pagamento dovrà avvenire in contanti alla consegna del bene/al termine del servizio”.

“Il pagamento dovrà avvenire con assegno circolare non trasferibile intestato a ……… da consegnare al creditore presso il suo domicilio”.

“Il pagamento potrà avvenire anche mediante assegno bancario non trasferibile intestato a ………, da consegnare al creditore presso il suo domicilio. L’effetto liberatorio si avrà con il buon fine dell’assegno”.

“Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. ……… acceso presso la banca ……… codice IBAN ……… codice PIN ……… codice ABI ……… codice CAB ……… intestato a ……… Il debitore consegna al creditore copia dell’ordine di bonifico irrevocabile della somma ricevuto e sottoscritto dalla banca ……… Il creditore autorizza l’accredito della somma ……… e ad accredito effettuato il debitore sarà liberato”.

“Il pagamento avverrà a mezzo vaglia postale intestato a ……… Il creditore autorizza il pagamento a mezzo vaglia postale e a pagamento effettuato il debitore sarà liberato”.

“Il pagamento avverrà a mezzo bollettino postale intestato a ……… Il creditore autorizza il pagamento a mezzo vaglia postale e a pagamento effettuato il debitore sarà liberato”.

“Il pagamento avverrà a mezzo contrassegno ……… Il creditore autorizza il pagamento a mezzo contrassegno e a pagamento effettuato il debitore sarà liberato”.

“Il pagamento avverrà a mezzo ricevuta bancaria ……… Il creditore autorizza il pagamento a mezzo ricevuta bancaria e a pagamento effettuato il debitore sarà liberato”.

“Il pagamento avverrà a mezzo RID ……… Il creditore autorizza il pagamento a mezzo RID e a pagamento effettuato il debitore sarà liberato”.

“Il pagamento avverrà a mezzo MAV ……… Il creditore autorizza il pagamento a mezzo MAV e a pagamento effettuato il debitore sarà liberato”.

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

Se non espressamente indicata, la dilazione non è un diritto del debitore! In chiave del tutto teorica, considerato il momento economico che stiamo vivendo, il codice civile spiega come sia possibile ottenere anticipatamente il pagamento della prestazione laddove vengano meno le garanzie precedentemente offerte.
La proroga può essere novativa (crea una nuova obbligazione) o non-novativa (rimane ferma l’obbligazione originaria ma con una nuova scadenza).
In tutto si parla in questo contesto di 3 formule.
Clausola contrattuale per il pagamento dilazionato
“Il pagamento sarà effettuato in base alle seguenti scadenze e previa emissione di fattura:
€ ……… entro il ………
€ ……… entro il ………”.

Clausola contrattuale per il pagamento dilazionato con garanzia
“Il pagamento sarà effettuato in base alle seguenti scadenze e previa emissione di fattura:
€ ……… entro il ………
€ ……… entro il ………
Tale pagamento dilazionato è subordinato al rilascio, dalla parte ……… di un’idonea garanzia fideiussoria ovvero idonea polizza fideiussoria, che dovrà essere rilasciata da ……… soggetto gradito da ……… , o da impresa di assicurazione assicuratrice gradita da ………”.

Atto di dilazione di pagamento
Tra il Sig. ……… nato a ……… il ……… C.F. ……… residente in ……… ed il Sig. ……… nato a ……… il ……… C.F. ……… residente in ………
PREMESSO
– che tra le parti è intercorso contratto relativo a ……… (descrivere il contratto);
– che alla scadenza il Sig. ………, debitore, palesava una difficoltà di pagamento in una unica soluzione del saldo dovuto sulla scorta del contratto di cui in precedenza, e chiedeva quindi una dilazione di pagamento;
ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E STIPULA

1) le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2) le parti, senza alcun intento novativo, e ferma restando le pattuizioni contrattualmente intercorso, convengono che il pagamento di cui al contratto in premesse, venga effettuato con le seguenti modalità
€ ……… entro il ………
€ ……… entro il ………
€ ……… entro il ………
€ ……… entro il ………;
3) le parti pattuiscono che il ritardato pagamento anche di una sola rata, determinerà per il debitore la decadenza immediata dal beneficio del termine, con facoltà, senza necessità alcuna di messa in mora, per il creditore di esigere immediatamente l’intero.
Data Firme

IPOTESI INTERESSI DA APPLICARE AL RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso si vogliano applicare interessi di ritardato pagamento (anche questo aspetto di pura teoria considerato il momento) si può usare la seguente formula:
“In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini stabiliti dall’art. ……… il ……… corrisponderà a ………, gli interessi sugli importi scaduti nella misura convenzionale del ………, decorrenti dalla scadenza del pagamento fino alla data del saldo effettivo”.


LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di non adempimento si può rescindere dal contratto anche se l’art. 1456 “calma i bollenti spiriti” nel senso che potrebbe esserci volontà tra le parti nel proseguire, il che significa che la causa in oggetto (inserita nel contratto) non scatta automaticamente.
Ecco 2 formule di rito:
“Il presente contratto sarà risolto da ……… , ai sensi di legge, mediante comunicazione da inviarsi a ………, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso in cui ……… sia inadempiente alle obbligazioni previste dagli artt. ………”.

“Le parti pattuiscono espressamente ai sensi di legge, che il presente contratto si risolva di diritto, qualora non sia adempiuta l’obbligazione dedotta nell’art. ……… (riportare il contenuto dell’obbligazione). In caso di inadempimento a tale obbligazione la risoluzione del contratto si verificherà immediatamente, all’atto della comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della parte interessata”.

LA CLAUSOLA PENALE

Al di là delle parole altisonanti, qui tutto ruota intorno alla pretesa nell’ottenere il risarcimento del danno senza darne prova ma implicita nel non aver adempiuto al contratto (il che è abbastanza logico)
Prima ipotesi:
“In caso di inadempimento dell’obbligazione di cui all’art. ………, a titolo di penale, il ……… verserà la somma di € ……… 
……… potrà richiedere il risarcimento dei maggiori danni”.
Seconda formula:
“Per ogni giorno di ritardo sui termini stabiliti all’art. ……… il ……… pagherà a titolo di penale la somma di € ………
……… potrà richiedere il risarcimento dei maggiori danni”.

LA CAPARRA CONFIRMATORIA

Attenzione che a volte si perde non solo la stessa caparra ma anche il suo doppio!
In caso di inadempimento c’è la possibilità di recedere dal contratto lasciando la caparra concessa o esigendo il doppio se inadempiente chi avrebbe dovuto svolgere o fare una certa cosa, quindi colui che ha ricevuto la caparra.
Ecco la connessa formula di rito:

”…….. versa a ……… , a titolo di caparra confirmatoria a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, la somma di € ……… Se ……… non adempirà le obbligazioni assunte, ……… tratterà la suddetta somma. ……… potrà altresì chiedere l’esecuzione dell’impegno o i maggior danni a lui derivati dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte.
Se ……… non adempie il presente contratto dovrà restituire ……… una somma pari al doppio della caparra versata, e precisamente € ……..
……… potrà chiedere l’esecuzione dell’impegno o i maggior danni a lui derivati dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte”.

IL TERMINE ESSENZIALE

Un contratto sta in piedi se ha un termine che in questo caso si chiama “essenziale”.

“L’obbligazione di cui all’art. ……… , dovrà essere adempiuta entro e non oltre il giorno ……… Tale termine è da considerarsi essenziale ai sensi di legge per cui in caso di inosservanza, il presente contratto si intenderà risolto di diritto”.

Solve et repete

Serve ad impedire che si possano addurre eccezioni volte a ritardare o a non eseguire la prestazione (esclusa la nullità, annullabilità e rescissione del contratto) l’obiettivo è quindi quello di ottenere prima il pagamento e poi discutere.

“……… non potrà proporre eccezione alcuna senza aver preventivamente adempiuto la propria obbligazione”.

RISERVA DI PROPRIETA’

Sino all’atto dell’adempimento integrale da parte del debitore ci si riserva la proprietà dell’oggetto del contratto

“…….. si riserva la proprietà dei beni venduti fino all’integrale pagamento del prezzo di cui all’art. ……… La proprietà dei beni di cui all’art. ……… si trasferirà al compratore al momento del pagamento integrale del prezzo pattuito”.

PROMESSA DI PAGAMENTO E DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO

Si tratta, questo sarebbe l’obiettivo, di dispensare il beneficiario della prova di dover ricevere qualcosa in esecuzione del contratto. La connessa formula è la seguente.

Io sottoscritto ……… nato a ……… residente ……… C.F. ……… dichiaro di aver ricevuto in data ……… da ……… nato a ……… residente a ……… C.F. ……… la somma di € ……… dichiaro pertanto di essere debitore del predetto ……… della somma di € ……… e mi impegno a restituire a ……… nato a ……… residente ……… C.F. ……… la somma di € ……… entro il giorno ……… Firma 

Con questi appunti si chiude il primo incontro.
Il successivo sarà completamente diverso dal primo, in quanto andremo a prelevare 1 lezione dal corso di PNL e la inseriamo in questo iter formativo. Di cosa si tratta? È piuttosto semplice ed intuitivo. Per andare a chiedere qualcosa a qualcuno non basta bussare e parlare, ma serve capire chi si ha di fronte, il suo genere (maschile o femminile), la sua età e le possibili attitudini.
In una parola si introduce un concetto di fondo: COMUNICARE E SAPERSI SPIEGARE. E’ assolutamente sciocco parlare per solo sentire la propria voce ma, al contrario bisogna dire per farsi capire e quindi ricevere una risposta. 
Su questa traccia “in punizione” a coloro che hanno ricevuto la mia email di “Regole di ingaggio” e non hanno risposto (è assurdo ricevere una lettera e non avere la sensibilità di rispondere immediatamente alla sollecitazione! e questa carenza esprime tutta la gravità di imprese che non parlano, non comunicano, quindi subiscono insoluti) i presenti appunti li avranno solo lezione durante anziché il giorno prima.
Buona lettura.